LA FONDAZIONE

 

Statuto

 


TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'


Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
1. E' costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del DPR 361/00, la "FONDAZIONE CIRCUITO TEATRALE DEL PIEMONTE".
2. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte e ha sede in Torino Via Cesare Battisti 2. L'eventuale trasferimento in un'altra sede nell'ambito del Comune di Torino sara' deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione e' retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 - Scopo istituzionale

1. La Fondazione e' un Ente non avente fini di lucro.
2. La Fondazione si propone, anche avvalendosi della struttura dei fondatori, i seguenti scopi essenziali:
a) favorire la promozione delle iniziative culturali e sostenere la distribuzione delle produzioni dell'Associazione Teatro Stabile di Torino nei teatri programmati e/o gestiti dalla fondazione;
b) promuovere direttamente la conduzione dei teatri ad essa affidati, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico-culturale, il progetto artistico, tecnico e professionale e realizzando, anche in sedi diverse dai teatri di cui sopra, attivita' di prosa;
c) promuovere l'attivita' teatrale mediante la rappresentazione e la distribuzione di spettacoli nazionali e internazionali, senza partecipare direttamente o indirettamente alla produzione;
d) promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i teatri per la realizzazione e la valorizzazione del progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione e spettacolo; nonche' realizzare progetti di comunicazione, di promozione della cultura teatrale, e di condivisione delle politiche teatrali e dei prezzi degli spettacoli, anche con riferimento ad aree geografiche territorialmente omogenee;
e) favorire la promozione e la distribuzione di qualificati progetti produttivi di soggetti teatrali piemontesi;
f) promuovere percorsi e modalita' formative atte a favorire e ad avvicinare il pubblico al mondo teatrale;
g) promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale e musicale, della danza e della cinematografia, anche attraverso pubblicazioni, acquisizione, distribuzione e commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
h) promuovere, ideare ed organizzare rassegne musicali, di danza e cinematografiche nonche' allestire spettacoli di differenziata natura;
i) promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazioni ed iniziative tese ad approfondire e a divulgare temi inerenti ai predetti scopi istituzionali;
j) promuovere contesti di collegamento e integrazione fra attivita' di spettacolo, tutela dei beni artistici e naturali e turismo culturale;
k) curare altri compiti ed iniziative non qui contemplati ma che altrimenti attengono al mondo del teatro, dello spettacolo e dell'arte ed al suo futuro sviluppo artistico e tecnologico;
l) ogni attivita' utile o comunque necessaria per il raggiungimento delle finalita' di cui sopra.

Art. 3 - Modalita' operative di funzionamento

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare essa puo':
a) instaurare rapporti di collaborazione con Enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;
b) stipulare convenzioni con Enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Enti pubblici e soggetti privati con prioritaria attenzione nei confronti del Teatro Stabile di Torino.
c) svolgere, in conformita' agli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie purche' non prevalenti, esercitandole direttamente o tramite societa', consorzi o enti;
d) effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria; la Fondazione puo' esercitare le attivita' finanziarie necessarie al proseguimento dello scopo, nei limiti consentiti dalla legge;
e) promuovere la costituzione di altri Enti aventi fini analoghi e aderirvi;
f) promuovere la costituzione o partecipare a Enti che abbiano finalita' analoghe alla Fondazione.
2. La Fondazione mantiene il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni direttamente organizzate.

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TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione e' cosi' costituito, a titolo di fondo iniziale indisponibile, da quando conferito in sede di atto costitutivo dell'Associazione Teatro Stabile di Torino.
2. Concorrono inoltre alla formazione del patrimonio della Fondazione:
a) quanto conferito dalla Regione Piemonte al momento dell'adesione alla Fondazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 6.2;
b) i beni immobili e/o relativi diritti e i beni mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo;
c) le elargizioni e le erogazioni a qualsiasi titolo effettuate da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche;
b) i contributi pubblici e/o privati, erogati a qualsiasi titolo; ogni altro bene, mobile o immobile; pervenuto a qualsiasi titolo;
e) gli avanzi conseguenti alla conduzione delle iniziative artistiche e non, intraprese in conformita' al presente Statuto.
3. I conferimenti, le elargizioni, le erogazioni, i contributi e quanto comunque previsto al precedente comma 2 dovranno essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che dovra' inoltre provvedere alla relativa destinazione.

Art. 5 - Donazioni e lasciti
1. Le donazioni (ivi compreso il diritto di utilizzare senza corrispettivo i teatri e locali messi a disposizione per lo svolgimento delle attivita') e i lasciti testamentari (questi ultimi con beneficio di inventario) devono essere accettati dal Consiglio di Amministrazione.

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TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Art. 6 - Soci e modifiche statutarie
1. Alla Fondazione, originariamente costituita dall'Associazione Teatro Stabile di Torino, ha aderito, ottenendo la qualifica di socio fondatore, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 61 - 10044 del 21 luglio 2003.
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, compresa l'ammissione di nuovi soci e lo scioglimento della Fondazione, devono essere decise all'unanimita' dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dei soci.
3. La richiesta del parere di cui al precedente comma, inviata mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, si intende accolta in caso di mancata risposta entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 7 - Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente e il Vice Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori decadono di diritto dalla nomina, nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n 55, lettere a),b),c),d),e);
c) definitivita' del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990, n 55;
d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.
3. La decadenza e' pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
1. La Fondazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale.
2. Con l'atto deliberativo di nomina della Giunta Regionale viene designato il Presidente.
3. L'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte puo' partecipare direttamente o tramite un proprio delegato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Presidente deve comunicare all'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte ogni convocazione del Consiglio, completa dell'ordine del giorno, e, su richiesta, i verbali delle riunioni del Consiglio.
4. Gli amministratori scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina, o comunque decorso il termine previsto dall'articolo 14 terzo comma.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalita' e di esperienza nel settore dell'organizzazione e della gestione di attivita' culturali.
6. il Presidente deve altresi' possedere competenze nelle materie economico giuridiche o nell'organizzazione aziendale.
7. tutti i consiglieri svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie, ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.
8. qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio, e nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Collegio dei Revisori, informano prontamente la Regione Piemonte, affinche' provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere sostituito decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. La gestione della Fondazione spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 11 bis.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:
a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali della fondazione previsti nello Statuto e nell'Atto Costitutivo;
b) fissare le direttive e le linee guida della Fondazione;
c) provvedere, nei limiti previsti dallo Statuto, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento delle finalita' statutarie della Fondazione;
d) modificare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri, il Regolamento interno;
e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni di corredo;
f) approvare, in collaborazione con i Comuni e gli altri Enti locali coinvolti, programmi annuali e pluriennali delle attivita' artistiche e culturali e valutare, al fine di ogni stagione teatrale, con i Comuni e gli altri Enti locali coinvolti, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;
g) approvare la conclusione dei contratti o comunque degli atti che comportino o che possano comportare entrate e uscite di valore superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila e centesimi zero);
h) adottare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile che consenta un preciso e puntuale controllo della correttezza della gestione, anche attraverso l'adozione di procedure interne di controllo dell'operato dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione, del Presidente e del Direttore;
i) approvare in ogni caso, ed indipendentemente dal loro valore, i contratti di lavoro, di collaborazione, o l'affidamento di incarichi professionali;
j) approvare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
k) nominare all'unanimita' il Vice Presidente ed il Direttore.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione e' di regola convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o telematica da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza voto, alle riunioni del Consiglio.
3. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del consiglio indicando le materie da trattare. Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, puo' provvedervi il Consigliere richiedente.
4. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Direttore, il Collegio dei Revisori e l'Assessore alla Cultura della regione Piemonte.
5. Il Consiglio puo' deliberare qualora siano presenti almeno due consiglieri.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ad eccezione dei casi in cui lo statuto richieda maggioranze superiori.
7. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni.
8. Con cadenza mensile il Presidente ed il Direttore presentano una relazione sull'attivita' svolta e sugli atti di impegno assunti senza una preventiva decisione del Consiglio ai sensi degli articoli 11 e 11 bis.

Art. 11 - Il Presidente
1. Il Presidente dirige e sovrintende le attivita' di gestione della Fondazione.
2. In particolare sono di competenza del Presidente:
(a) la direzione e la supervisione delle attivita' amministrative e contabili, ivi compresa la proposta di sistemi di controllo organizzativo, amministrativo e contabile idonei a consentire un preciso e puntuale controllo della correttezza della gestione, anche attraverso l'adozione di procedure interne di controllo dell'operato dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione;
(b) la gestione del personale e l'adozione dei provvedimenti disciplinari diversi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, di competenza del Consiglio;
(c) la gestione del patrimonio della Fondazione;
(d) l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
(e) la presentazione delle domande dirette ad ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati;
(f) gli atti relativi alla gestione generale della Fondazione di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila e centesimi zero);
(g) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;
(h) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio;
(i) l'autorizzazione ad effettuare pagamenti, anche tramite bonifici bancari o mediante l'emissione di assegni e a riscuotere, incassare pagamenti o crediti della Fondazione.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza processuale della Fondazione e la rappresentanza sostanziale per tutte le operazioni che non siano di competenza del Direttore, o comunque attribuitegli ai sensi dell'articolo 11 bis.
4. In caso di vacanza, assenza o oggettivo impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 11 bis - Il Direttore
1. Il Direttore deve possedere requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza almeno quinquennale nella gestione di Enti o attivita' teatrali.
2. Il Direttore dirige e sovrintende le attivita' culturali ed artistiche della Fondazione, la gestione tecnico-organizzativa necessaria per attuare il Programma artistico e culturale individuato dal Consiglio, le attivita' di comunicazione e di promozione della cultura teatrale presso il pubblico.
3. Il Direttore e' tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore puo' rappresentare la Fondazione per ogni atto che rientri nelle competenze di cui al comma 2, qualora lo stesso non comporti o possa presumibilmente comportare entrate o uscite di valore superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila e centesimi zero).
5. Il Consiglio di Amministrazione puo' attribuire la competenza di cui al secondo comma al Presidente.
6. Qualora autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore puo' delegare il compimento di atti che non comportino impegni di spesa o entrate superiori ad euro 4.000,00 (quattromila e centesimi zero) a dipendenti o collaboratori della Fondazione sulla base di specifiche procure redatte per iscritto.

Art. 12 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, e da due supplenti. I due membri effettivi non aventi funzioni di Presidente ed i due della Giunta e dovranno risultare iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. I componenti del Collegio dei revisori scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina, o comunque decorso il termine previsto dall'articolo 14 terzo comma.
3. Il Collegio dei Revisori:
(a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicita' almeno trimestrale, la regola tenuta dalla contabilita' e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
(b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;
(c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;
(d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;
(e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
4. Ogni revisore puo' chiedere agli amministratori documenti e notizie inerenti fatti di gestione e puo' procedere ad ispezioni.
5. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

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TITOLO IV - ENTRATE E BILANCIO

Art. 13 - Entrate

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:
a) le rendite derivanti dal proprio patrimonio di cui all'articolo 4;
b) in contributi e elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
c) gli esiti gestionali dell'attivita' svolta in connessione con il conseguimento dello scopo istituzionale;
d) i proventi di eventuali sponsorizzazioni.

Art. 14 - Bilancio consuntivo e bilancio preventivo

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio consuntivo;
2. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.
3. Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 bis - Bilancio preventivo e controllo di gestione
1. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente.
2. Il bilancio preventivo deve suddividere specificamente il budget relativo alle spese generali di gestione da quello relativo alla stagione teatrale o comunque connesso ad eventuali progetti speciali individuati nei programmi annuali e pluriennali.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, entro il 31 luglio di ogni anno elabora un bilancio preventivo della stagione teatrale contenente previsioni di spesa e di entrata relative all'organizzazione della stagione teatrale riferite all'esercizio in corso ed a quello successivo. Le previsioni di spesa relative alla realizzazione della stagione teatrale devono essere dettagliatamente suddivise per ogni singolo comune, o area geografica limitrofa ove venga proposta una stagione teatrale unitariamente organizzata.
4. Nel budget di ogni singolo comune o area geografica devono essere dettagliatamente individuati i costi ed i ricavi preventivati e l'impegno massimo di spesa a carico della Fondazione.
5. Il Coniglio di Amministrazione vigila affinche' la realizzazione delle attivita' della Fondazione avvenga nel rispetto dei budget indicati nel bilancio preventivo.
6. Ogni amministratore che venga a conoscenza del mancato rispetto dei budget di spesa indicati deve immediatamente convocare il Consiglio di Amministrazione affinche' provveda ad una modifica del bilancio preventivo previsto al primo e al terzo comma che consenta la realizzazione delle attivita' della Fondazione secondo i principi di economicita' e di pareggio di bilancio.
7. Il sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato ai sensi dell'articolo 9 lettera h) dal Consiglio di Amministrazione deve prevedere idonei strumenti di controllo della gestione che consentano di monitorare periodicamente il rispetto dei budget individuati nel bilancio preventivo.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili
1. In considerazione delle finalita' della Fondazione e della sua natura giuridica e' vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Scioglimento
1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovra' essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dalla Regione Piemonte.

Art. 17 - Regolamento interno
Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Riconoscimento
La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalita' giuridica privata.

Art. 19 - Foro Competente
Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attivita' della Fondazione e' di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 20 - Rinvio alle leggi
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

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Agenda

 
  
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